La tutela e la valorizzazione del patrimonio immateriale, tra diritto internazionale e diritto interno

di Luigi Mariano Guzzo

È ancora scarsa in Italia la consapevolezza dell’importanza di tutelare e di valorizzare i cd. beni “immateriali” o “intangibili”, che compongono il patrimonio demoetnoantropologico (tant’è che questi beni vengono anche solitamente indicati con l’acronimo D.E.A.). Da questo punto di vista, l’ordinamento giuridico italiano sembra essere per certi aspetti troppo ancorato all’idea di “materialità” del bene culturale, secondo la definizione che di questo ne offriva la Commissione Franceschini come “testimonianza materiale avente valore di civiltà”.

In realtà l’aggettivo “materiale” scompare nella definizione che di bene culturale offre l’art. 148 del d.lgs.vo n. 112 del 1998, circa la distribuzione di compiti e funzioni tra Stato, regioni ed enti locali. Tant’è che la disposizione comprende anche un riferimento al patrimonio “demoetnoantropologico”, come farà peraltro pure l’art. 4 del Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs.vo n. 490/1999).

Le convenzioni Unesco

          L’importanza del patrimonio “intangibile” è formalmente riconosciuta nella Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003, che accorda la protezione, quindi, a “prassi, rappresentazione, espressioni, conoscenze, know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manifesti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale (art. 2). L’art. 2 individua 5 settori: – tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; – arti dello spettacolo; – consuetudini sociali, riti ed eventi festivi; – saperi e pratiche sulla natura e l’universo; – artigianato tradizionale.

La Convenzione Unesco del 2005 per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, sottolinea la sovranità degli Stati nell’adozione di strategie di promozione del patrimonio culturale intangibile.

Nel Codice “Urbani”

          L’art. 2 c. 2 del Codice “Urbani” (2004) richiama ancora i beni – questa volta – “etnoantropologici”, senza però dotare l’ordinamento giuridico di strumenti normativi di tutela e di valorizzazione (sia chiaro, la scelta legislatore di eliminare il suffisso “demo-” non ha rilevanza nell’individuazione di questi beni). Il correttivo interviene con il d.lgs.vo n. 62/2008 che introduce l’art. 7-bis: “1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilit dell’articolo 10”.

          Pur riconoscendo il passo in avanti compiuto dal legislatore italiano, l’art. 7-bis del Codice “Urbani” pone problemi di natura interpretativa e applicativa. Innanzitutto, nella norma rimane ancora il riferimento alla necessaria alla testimonianza “materiale”: i beni immateriali sono protetti in quanto suscettibili di essere materialmente rappresentanti. Inoltre, non è operazione semplice, per l’interprete, poter applicare disposizioni pensate per i beni “materiali” anche per quanto riguarda i beni “immateriali”.

Una riflessione, quindi, sulla necessità di dotare l’ordinamento giuridico di strumenti maggiormente adeguati per la tutela e la valorizzazione del patrimonio intangibile si rende quanto più necessaria (ad esempio, l’utilizzo del marchio Deco per tutelare una processione religiosa, com’è avvenuto a Sersale, in provincia di Catanzaro). Non possiamo, infatti, non considerare la ricchezza di espressioni del folklore culturale – molte di esse strettamente connesse alla religione – che presenta l’Italia.

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